RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA
Quali sono i termini per la presentazione di ricorso al Giudice di pace?
Il ricorso va presentato in cinque copie ed allegando l'originale del verbale, entro 60 giorni dalla consegna o notifica del verbale. Il ricorso va depositato presso la cancelleria del giudice di pace del luogo dove è stata accertata l'infrazione e, può anche essere spedito con raccomandata A/R. Il ricorso, poi, verrà iscritto a ruolo per l'assegnazione del giudice e per definire la causa di udienza.
Cosa si deve sempre fare in ricorso??
1.Chiedere sempre la sospensione della esecutività del provvedimento ed indicare il recapito presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative al ricorso
2.Insistere, ai fini dell'accoglimento del ricorso sui vizi della multa medesima (fumus boni iuris), cioè si deve dimostrare che questa è infondata (es. manca nome dell'agente contravventore) ed insistere sul (periculum in mora) pagamento della multa da parte del contravventore (colui che ha preso la multa), il quale, potrebbe procurargli un grave pregiudizio essendo l'importo eccessivo e/o sulle sue condizioni economiche non agiate.
Come può decidere il Giudice di Pace?
Alle udienze del Giudice di Pace è obbligatorio presentarsi e potrà accadere:
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1) accoglimento del ricorso, la multa viene cassata ed il contravventore non dovrà pagare nulla;
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2) rigetto del ricorso, in questo caso l'importo della multa potrà essere confermato, aumentato o diminuito, non subiranno modifiche le eventuali sanzioni accessorie: es. decurtazione punti o sospensione patente.
Quali sono i motivi che rendono nulla la sanzione amministrativa (multa)?:
- errata trascrizione dei dati anagrafici degli obbligati (conducente e/o proprietario), o del veicolo (targa, tipo);
- mancanza della norma violata o della relativa sanzione;
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- mancanza dei dati degli organi accertatori (chi ha fatto la multa) o, verbale non firmato;
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- mancanza del giorno, ora e luogo dell'infrazione od errore su tali dati;
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- mancata esposizione dei fatti;
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- errore nella lettura della targa;
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- invio verbale dopo 150 giorni dall'identificazione del contravventore;
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- non indicazione altezza del silometro ed il luogo preciso della violazione;
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- mancanza del segnale.
Alternativamente al ricorso al Giudice di Pace si può fare RICORSO al Prefetto.












