termovalorizzatore-acerra

ACERRA – In riferimento alla Conferenza dei Servizi indetta per oggi per l’istanza proposta da SAPNA per il rilascio dell’autorizzazione unica (ex art. 208 D.Lgs. 152/06) del sito di stoccaggio Pantano Acerra piazzola n. 2, si rende noto che la Regione Campania in seguito alle eccezioni e al parere assolutamente sfavorevole presentati già nei giorni scorsi, e reiterati in data odierna, dal Comune di Acerra, ha deciso di rinviare ogni decisione al 31 luglio, riconvocando la Conferenza dei servizi per quella data. La Regione ha tenuto in considerazione le motivazioni del Comune di Acerra che ha inoltre ritenuta non valida la convocazione della Conferenza dei servizi ed ha eccepito l’incompetenza della Regione al rilascio dell’Aua, per carenza di titoli abilitativi di base.

Infatti il Comune di Acerra, nel richiamare integralmente il parere sfavorevole già trasmesso alla Regione, anche sotto l’aspetto urbanistico-edilizio, ha ribadito che:

1. Il sito di stoccaggio in località Pantano non può essere considerato autorizzato con ordinanza commissariale n. 167/2015, come ritenuto da SAPNA. Infatti, questa ordinanza commissariale è stata annullata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato per carenza della prescritta valutazione di impatto ambientale.

2. Né, come ritenuto da SAPNA, l’utilizzo del sito può essere considerato legittimamente autorizzato con ordinanza commissariale n. 395 del 13.10.2006, successivamente prorogata. Infatti, anche questa ordinanza commissariale è stata annullata dal giudice amministrativo, così come sono state annullate altre ordinanze commissariali ex art. 191 D.Lgs. 152/06 relative all’utilizzo eccezionale e temporaneo della piazzola n. 2.

3. Per il Comune Sapna non può invocare neanche l’art. 29-octies, comma 2, lett.b), inconferentemente richiamato da SAPNA, in quanto la norma disciplina il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, ma tale titolo autorizzatorio non è stato mai rilasciato per il sito di stoccaggio in località Pantano.

Il Comune ha sottolineato nuovamente che non è rinnovabile un provvedimento non esistente.

4. La medesima richiesta di autorizzazione alla costruzione e gestione del sito ex art. 208 D.Lgs. 152/06, oggetto della conferenza di servizi, conferma che l’autorizzazione viene richiesta in quanto non esistente.

5. Per il Comune, comunque, l’istanza di autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/06, oggetto della conferenza dei servizi, non può essere rilasciata in quanto: il procedimento di autorizzazione e gestione degli impianti di gestione dei rifiuti tipizzato dalla legge prevede un’autorizzazione preventiva, non e in sanatoria; la legge impone comunque, il preventivo favorevole esperimento del sub-procedimento di valutazione di impatto ambientale sull’intero sito. In attuazione del principio di globalità della valutazione di impatto ambientale non è possibile il frazionamento dell’impianto, quale quello proposto da SAPNA, relativo alla richiesta di autorizzazione della sola piazzola n. 2, senza considerare, cioè, anche le altre piazzole, quali quelle confinanti. Inoltre, in sede di valutazione di impatto ambientale occorre considerare non solo l’impatto dell’intero sito di stoccaggio comprensivo di tutte le piazzole di cui è composto, ma anche l’impatto cumulativo con tutti gli altri impianti di gestione di rifiuti – ad iniziare dall’inceneritore – già autorizzati ed in corso di autorizzazione nella medesima località Pantano, oltre che con i rifiuti ancora stoccati sulle piazzole confinanti.

Infine, anche in considerazione del fatto che proprio la piazzola n. 2 è già stata in passato oggetto di incendio, il Comune di Acerra ha avanzato in sede di Conferenza anche l’ulteriore ragione a sostegno del proprio parere sfavorevole costituito dal mancato richiamo negli elaborati SAPNA di tutte le prescrizioni di natura tecnica ed anche finanziaria richiamate dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21.1.2019, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, nonché dal mancato piano di sicurezza interna prescritto dall’art. 2-bis L.L. 4.10.2008, n. 113, convertito in L. 1.12.2018, n. 132.

Subscribe
Notificami
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments