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NAPOLI – La Giunta nella tardissima serata ha approvato la delibera di proposta al Consiglio relativa alla riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 1 co. 888 Legge di Bilancio 2018. Il piano sarà sottoposto nei prossimi giorni all’approvazione del Consiglio.

Il piano costituisce una riformulazione del piano di riequilibrio in corso di attuazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 28/01/2013 e dalla Corte dei Conti con la sentenza n.. 34/2014/EL del 22 ottobre 2014.

Il Comune di Napoli con la delibera 3/2013 aveva attivato una procedura di riequilibrio finanziario decennale, procedura che con la legge di bilancio 2018 è stata allungata di ulteriori dieci anni.

Il Comune di Napoli, pertanto, avendo già usufruito di 5 anni ha elaborato e riformulato il nuovo piano di rientro su 15 anni.

Il piano si compone di due sezioni: la prima relativa ai fattori e cause dello squilibrio la seconda relativa al raggiungimento dell’equilibrio entro il 2032.

Il piano è stato redatto considerando le prescrizioni della Corte dei Conti contenute nella deliberazione 240/2016, relativamente alla riedizione del riaccertamento straordinario per la costituzione al 01/01/2015 del fondo passività potenziali nonché del fondo destinato alla restituzione del fondo di rotazione.

Il disavanzo presunto al 31 dicembre 2017 da ripianare è pari circa ad € 1.690.000.000 (in stragrande parte frutto di legislazione recente che ha obbligato gli Enti locali a predisporre appositi fondi di riserva), con un ripiano annuo di circa 91,7 milioni di euro.

Nella delibera è delineato anche un excursus storico sulla capacità di riscossione dell’Ente che nel triennio 2015-2017 si è incrementata nonostante si siano ridotti in modo considerevole i trasferimenti a titolo di fondo di solidarietà Comunale.

La capacità di riscossione è di circa il 62% ed è in costante miglioramento.

Nella seconda parte del piano vi è la dimostrazione del raggiungimento dell’equilibrio finanziario al 2032 con interventi di carattere straordinario nella prima fase (dismissioni immobiliari e quote societarie, incremento delle entrate da recupero evasione) e di carattere ordinario nella seconda fase.

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