NAPOLI – L’Unità di Crisi trasmette in allegato l’Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

– Nell’ordinanza sono previste disposizioni che consentono l’asporto e – come annunciato ieri – si riferiscono alle linee guida, definite in piena collaborazione con l’Anci, scaturite oggi nell’incontro con le Camere di Commercio.

– Altre disposizioni riguardano la definizione della fascia oraria tra le 6 e le 8,30 del mattino che viene riservata allo jogging, che non potrà più essere praticato in orario serale. Rimane questa l’unica fascia oraria per una specifica attività senza mascherina, mentre per il resto della giornata è possibile l’attività motoria senza limitazioni di orario e non più solo nei pressi dell’abitazione, sempre con l’obbligo della mascherina.

– La premessa delle nuove disposizioni è che da lunedì prossimo vige l’obbligo dell’utilizzo della mascherina fuori di casa, per tutti i cittadini della Campania.

– L’ordinanza è in vigore da lunedì 4 maggio, fino al 17 maggio 2020.

ORDINANZA

1.A parziale modifica di quanto disposto dall’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020- e, in particolare, in
sostituzione dei punti 5. e 6. del relativo dispositivo- con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con efficacia
fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica
dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:
1.1. E’ consentito svolgere attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della
mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in
forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti,
comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si
tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non
autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età
e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa.
1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al
pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle
vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la
mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità
di altre persone.
1.3. Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza
limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo
esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di
prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienicosanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto
del documento Allegato 2 alla citata Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90
del 25 aprile 2020.
1.4 Fermo l’obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento Allegato 2 all’Ordinanza
n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, è altresì consentita, da parte
dei medesimi esercizi di cui al punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i
prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle
seguenti, ulteriori misure:
1) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line;
Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
2) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio
commerciale e con addetto dedicato;
3) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di
almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la
consegna a domicilio;
4) che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e
guanti da parte del personale.
Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto possono
esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure indicate ai numeri 3) 4) e assicurando un sistema
di prenotazione da remoto.
2. E’ demandata all’Unità di Crisi regionale la definizione, d’intesa con l’ANCI e con le categorie
interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti
consentiti dalla vigente disciplina statale. Nelle more della elaborazione delle indicate misure, sono
ulteriormente confermate, con efficacia dal 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, le disposizioni di cui
al punto 1, lett. c) dell’Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, confermata con Ordinanza n.32 del 12
aprile 2020, a mente delle quali “è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio,
anche relativi ai generi alimentari”. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree
mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi.
3. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali, ai
sensi di quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, previa comunicazione al Prefetto competente
possono effettuare l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo
svolgimento di attivita’ di vigilanza, attivita’ conservative e di manutenzione, gestione dei
pagamenti nonche’ attivita’ di pulizia e sanificazione o per la spedizione verso terzi e la
consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Resta fermo
l’obbligo di osservare, nell’espletamento delle dette attività, le misure di sicurezza adottate in sede
nazionale nonché le misure di cui al documento Allegato 1 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020,
pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, in quanto compatibili con riferimento alle attività da
svolgere. Le disposizioni di cui al menzionato documento continuano ad applicarsi, altresì, a tutte le
attività produttive consentite sul territorio, in relazione alle quali sono state predisposte ed approvate.
4. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta confermata l’Ordinanza n.41 del 1
maggio 2020.
5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al
presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro
3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5
a 30 giorni).
Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli
effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro
dell’economia e delle finanze.
Il presente atto è notificato all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, ed
è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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