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Napoli

Pulizia Fondi Incolti, Somma lancia la “Prevenzione incendi boschivi 2022”

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SOMMA VESUVIANA – “Premesso che sul territorio comunale insistono terreni ed aree libere con presenza di erbe incolte, rovi, accumuli ed abbandoni di materiali di varia natura, confinanti con civili abitazioni, per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, determinando inconvenienti igienico – sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica – recita l’ordinanza 51 del 31 Maggio 2022 – che tale situazione di incuria può potenzialmente costituire ricettacolo e nutrimento per la proliferazione di rettili, roditori ed ectoparassiti, nonché di insetti, i quali possono essere vettori responsabili di casi di arbovirosi; che la presenza di rifiuti di vario genere offre di fatto rifugio per animali randagi, per roditori, oltre che per insetti alati e striscianti, che completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumulo di materiale vegetale, che possono rappresentare possibili malattie per l’uomo; che, inoltre, i terreni incolti e/o abbandonati, possono causare pericolo di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, in particolare durante la stagione estiva per le alte temperature; che, la presenza di vegetazione incolta, con l’avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature, potrebbe diventare fonte di innesco per pericolosi incendi di aree del territorio comunale che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio di proprietà pubblica e/o privata, nonché alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio; che, nel periodo in particolare dal 15/06/2022 al 30/09/2022 risulta indispensabile predisporre opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attività e le zone di rischio esistenti sul territorio.

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all’emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale, con la quale obbligare i proprietari dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino ad assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico – sanitari, nonché eventuali incendi, con potenziali rischi per la salute e per l’incolumità a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni ed aree;

O R D I N A NEL PERIODO Dl MASSIMA PERICOLOSITÀ DAL 15 GIUGNO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022, PER GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO COMUNALE, È VIETATO: accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui vegetali, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nelle aree boscate nonché nei terreni cespugliati, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade e ferrovia, nel raggio di meno di 200 metri dalle aree boscate in area urbana ed extraurbana; bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali”.

È FATTO OBBLIGO:

“Ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a 200 metri da aree boscate di interrare le stoppie e residui vegetali; 2) a Enti e privati, possessori, a qualsiasi titolo, di aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito o con altre aree boscate o coltivazioni, di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei medesimi, almeno per la profondità di 5 metri; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di “massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi”. Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate stradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati;

3) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di “massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi” ed evitare che il seccume vegetale possa costruire mezzo di propagazione di eventuali incendi; 4) ai possessori, a qualsiasi titolo – è sempre scritto nell’ordinanza – di terreni incolti , adiacenti la linea ferroviaria, durante tutto il periodo di “massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi”, di tenerli puliti fino a 20 metri dal confine ferroviario, erbe secche ed ogni altra materia combustibile; 5) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine elettriche, a palo o in muratura, di provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri; 6) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine di distribuzione Gas, deposito o rete di distribuzione, di provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri; 7) ai proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti la linea ferroviaria e/o aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito, di provvedere, a tutela del territorio, alle seguenti opere: a) taglio della vegetazione incolta; b) taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche; c) taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico; d) di attuare tutte le misure atte ad impedire ristagno di acque devono essere applicate con massimo rigore nei periodi primaverili, estivi ed autunnali; e) di effettuare trattamenti antilarvali quindicinali (o di altra periodicità di documentata efficacia) in tutte quelle situazioni in cui si determinano raccolte di acque incontrollabili o vi siano stoccaggi d’acqua che non possono essere protetti efficacemente, previa valutazione dell’impatto sulla salute pubblica; f) divieto di depositare sui terreni materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul territorio sostanze nocive provocando inquinamento, momentaneo o duraturo, per infiltrazione nel sottosuolo; g) divieto di depositare sui terreni materiale che possa essere rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo; 8) ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai titolari di strutture artigiane e commerciali con annesse aree pertinenziali, a tutti i possessori potenziali dei siti inquinati, di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, i relativi interventi di pulizia dei terreni, invasi da vegetazione e da deposito di qualsivoglia materiale abbandonato, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di cespugli, nonché al taglio di siepi, di vegetazione che protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di pericolo, inquinamento e/o incendio.

In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo, con azione in danno per il recupero delle spese anticipate, fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale”.

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