FUOCHI

NAPOLI – Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza per il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio cittadino dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 1 gennaio 2022.

ORDINANZA

IL SINDACO
Premesso
che in occasione della festa di Capodanno è diffusa la pratica di utilizzare fuochi
d’artificio, petardi, botti, razzi e simili, nonché altri fuochi pirotecnici esplodenti;
che l’uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo, senza l’adozione
delle necessarie precauzioni atte ad evitare pericoli e danni diretti ed indiretti, minaccia
l’integrità fisica della persone e degli animali, nonché del patrimonio artistico storico
culturale del Comune di Napoli;
che esiste un oggettivo pericolo anche per quei prodotti, di natura esplodente, per i quali
è ammessa la vendita al pubblico;
che, inoltre, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’incremento delle
ospedalizzazioni, conseguenti ad incidenti provocati dai botti, rappresenterebbe un
particolare vulnus per gli operatori della sanità, già tanto provati da mesi di pandemia;
che, pertanto, è doveroso mettere in atto tutte le possibili azioni per evitare di
congestionare ulteriormente i Pronto Soccorso;
che, le esperienze concretamente registrate negli anni passati nella città di Napoli e le
testimonianze di stampa e televisione hanno evidenziato le conseguenze legate
all’utilizzo, al di fuori di ogni cautela, di artifici esplodenti, nonché i danni provocati a
persone, animali e cose;
che, sempre di più, la società civile sta acquistando consapevolezza di limitare il più
possibile rumori molesti, nonché l’incremento di emissioni di inquinanti nell’ambiente
soprattutto per le categorie di soggetti particolarmente fragili come bambini ed anziani,
nonché gli animali domestici e non i quali possono essere vittime di eventi letali dovuti
al citato utilizzo improprio.
Tenuto conto
che con il DPCM del 14 dicembre 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza
epidemiologica da Covid 19 fino al 31 marzo 2022;
Comune di Napoli
Data: 30/12/2021, S1024/2021/0000011
che con successive ordinanze n. 27 e n. 28, rispettivamente del 15 e del 19 dicembre
2021, il Presidente della Regione Campania ha disposto ulteriori misure di prevenzione
sanitaria nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2021 ed il 01 gennaio 2022 con
l’intento, tra l’altro, di impedire fenomeni di assembramento o affollamento.
Considerato
che è necessario contemperare l’interesse di chi legittimamente vuole festeggiare
l’arrivo del nuovo anno, soprattutto per lasciarsi alle spalle i duri momenti legati alla
lunghissima pandemia, con l’incomprimibile diritto alla tutela dell’integrità fisica delle
persone e degli animali.
Ritenuto
che è pertanto necessario disciplinare l’utilizzo dei predetti fuochi d’artificio esplodenti
e/o infiammabili considerando prevalente l’esigenza di garantire la sicurezza e la salute
dei cittadini e l’integrità patrimoniale e che risponde alla sensibilità della collettività
civile napoletana l’esigenza di tutelare gli animali domestici e non;
che l’unica misura possibile è rappresentata dal divieto di utilizzo di qualsiasi artificio
pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente
implicita la potenziale pericolosità dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00
del 01 gennaio 2022.
Visti
l’art. 54, comma 4 e comma 4 bis del D. Lgs. 267/2000;
la legge 18 aprile 2017, n. 48;
la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio
per l’Amministrazione Generale prot. n. 557 del 29.11.2021;
per i motivi evidenziati in premessa
ORDINA
il divieto assoluto di usare e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili
artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita, su tutto il territorio cittadino dalle ore
16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 1 gennaio 2022.
Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente
ordinanza, sono puniti mediante l’applicazione della sanzione amministrativa prevista
Comune di Napoli
Data: 30/12/2021, S1024/2021/0000011
dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, il
sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981
e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna
nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell’Ente. Inoltre è
immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell’art. 54, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla sua attuazione.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri Agenti della forza pubblica sono
incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro
giorni sessanta dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro giorni centoventi dalla pubblicazione.

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